Codice Appalti ed infrazione UE

08 Feb 2019
8 Febbraio 2019

La Commissione Europea - Segretariato Generale ha costituito in mora lo Stato italiano per l’infrazione n. 2018/2273, stante la presenza di alcune disposizioni del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che violerebbero le direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto nei settori speciali (acqua, energia,trasporti e servizi postali).

Per quanto concerne la questione sulle opere di urbanizzazione a scomputo sotto o sovra soglia comunitaria, la Commissione Europea ricorda che la normativa contenuta nel d. lgs. 163/2006 e nel d. lgs. 50/2016, come interpreta dall’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), configgerebbe con i principi comunitari suddetti, laddove considerano solo le opere di urbanizzazione “individualmente” e non “cumulativamente” per decretare l'applicazione o meno del Codice Appalti.

Pertanto, esprime un giudizio positivo sul parere del CdS del 24.12.2018 commentato nel post del dott. Antico del 06 febbraio - ove si evidenzia che le opere di urbanizzazione primaria possono essere realizzate extra codicem se il loro valore singolo  e la somma con quelle secondari rimane al di sotto della soglia di rilevanza communicator -, invitando A.N.AC. a rettificare la propria deliberazione n. 206/2018, che non considera affatto il cumulo dei valori.

La nota di infrazione è altresì interessante perché censura altre importanti disposizioni del Codice Appalti quali, a titolo esemplificativo, la percentuale del 30% del sub-appalto ammesso e la scelta della terna dei sub-appaltatori.

Si ringrazia il geom. Daniele Iselle per la preziosa segnalazione.

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4 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    si si avete ragione, grazie della precisazione.

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  2. stefano anzanello says:

    Parliamo comunque di opere sopra la soglia comunitaria (€ 5.548.000). Per quelle inferiori si continua con l’esclusione di cui al DPR 380/2001, no?

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    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      sembra dedursi che l’infrazione concerna solo le opere di urbanizzazione che, cumulativamente considerate, superino la soglia di rilevanza comunitaria.
      Per quelle sotto soglia, invece, nulla dovrebbe cambiare.

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  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    beh, che dire, era vista!!! da anni non vogliamo accettare il fatto che le opere di urbanizzazione siano opere pubbliche a tutti gli effetti e ci inventiamo “fantasiose scorciatoie”. E ora diremo che è colpa dell’Europa!
    Al di là di queste considerazioni, che si fa ora? Le prossime opere di urbanizzazione all’interno dei Pua le trattiamo col codice dei contratti? E quelle che sono già partite e in fase di attuazione?
    Mi sembrerebbe ragionevole, pensare di applicare il codice dei contratti per tutte le opere di urbanizzazione future e oggetto di convenzioni urbanistiche NON ancora firmate (anche se già approvate) e di proseguire e concludere con il procedimento oramai avviato quelle già convenzionate (intendo dire con la convenzione già firmata). Ma su questo mi rimetto ai consigli che ci potranno dare gli avvocati e gli specialisti di diritto certo molto più bravi della sottoscritta a consigliarci le soluzioni adeguate.

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