SCIA ed inibitoria degli effetti
Il T.A.R. Milano si sofferma sul termine previsto dall’art. 23, c. 6 del d.P.R. n. 380/2001 per inibire gli effetti di una SCIA illegittima perché incompleta e/o in contrasto con lo strumento urbanistico. Pur dando atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali, il Collegio ritiene che, nei trenta giorni decorrenti dal deposito, il Comune debba non solo adottare l’atto inibitorio, ma anche notificarlo al destinatario.
Personalmente ritengo la soluzione poco ragionevole.
Quid iris se il destinatario è irreperibile, si rifiuta di ricevere l’atto o se la c.d. compiuta giacenza si forma dopo lo spirare del tento giorno? L’inibitoria è legittima o no?
Non sarebbe più ragionevole ritenere sufficiente la sola adozione dell’atto amministrativo entro il termine di 30 giorni?
Voi cosa ne pensate?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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