Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC

14 Apr 2026
14 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire (PdC) non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, così da rendere impossibile l’individuazione a priori dello stesso oggetto dell’istanza – con la precisazione che l’istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta per contro alla formazione del silenzio-assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale.

Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell’istanza, come evincibile dell’art. 20, co. 1 d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 19/2026, non ancora convertito in legge, ovvero quando l’istanza è priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, “inconfigurabile”, ma soltanto “incompleta” la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 20, co. 1 cit. e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall’interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20. In questi casi, la P.A. ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5 dell’art. 20 cit. e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma il silenzio-assenso.

Non si forma il silenzio-assenso sull’istanza di PdC, ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, con il deposito dell’attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente dall’art. 20, co. 1 cit. In siffatta ipotesi, non sorgendo l’obbligo di provvedere, neppure deve essere svolto il soccorso istruttorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Sinceramente non si capisce una cosa- asseverazioni del tecnico istanza Pdc:

    ASSEVERAZIONE

    Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90

    ASSEVERA
    la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.

    Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

    a COSA SERVE QUESTA ASSEVERAZIONE? CHI FA LE SENTENZE SANNO DI QUESTE ASSEVERAZIONI? NON SI DICE MAI NULLA NEL MERITO

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  2. Anonimo says:

    L’orientamento secondo cui il silenzio-assenso si formerebbe anche in presenza di istanze non conformi alla disciplina urbanistica, sul presupposto che l’inerzia dell’Amministrazione non possa paralizzare sine die l’iniziativa del privato, non appare condivisibile e si espone a rilevanti criticità sul piano logico prima ancora che giuridico.

    Il punto maggiormente problematico risiede nell’assunto secondo cui la possibile attivazione dei rimedi successivi, in particolare l’autotutela, varrebbe a legittimare la formazione del titolo anche in difformità dalla legge.

    Un simile argomento introduce, in realtà, un cambio radicale di paradigma: la legalità non è più condizione per la formazione del titolo, ma diventa un esito eventuale, rimesso a una verifica successiva.

    Così ragionando, tuttavia, si finisce per confondere due piani ontologicamente distinti:
    – quello istruttorio e di verifica della conformità urbanistica, che attiene ai presupposti di legge per il rilascio del titolo;
    – quello genetico della formazione del titolo, che presuppone necessariamente la sussistenza di tali requisiti.

    La tesi in esame, invece, sovrappone i due livelli, ammettendo che il titolo possa comunque formarsi e rinviando a un momento successivo la verifica della sua legittimità. Ma così facendo, la conformità urbanistica viene svuotata della sua funzione strutturale e degradata a mero oggetto di controllo eventuale.

    Né può ritenersi decisivo l’argomento secondo cui, diversamente opinando, il silenzio-assenso non si formerebbe mai in caso di inerzia dell’Amministrazione. Tale obiezione è, in realtà, fuorviante: il problema dell’inerzia attiene al cattivo esercizio del potere amministrativo e non può essere risolto legittimando la produzione di effetti contra legem.

    Sostenere che il titolo debba comunque formarsi “tanto poi esiste il rimedio” equivale, in ultima analisi, a postulare la fisiologica produzione di atti illegittimi, affidando la tutela della legalità a una fase successiva ed eventuale: esito che non solo contraddice i principi fondamentali dell’azione amministrativa, ma ne altera profondamente la struttura.

    A ben vedere, la tesi in esame finisce per legittimare un sistema in cui l’illegittimità diviene fisiologica e la legalità meramente eventuale: conclusione che non solo altera i fondamenti dell’azione amministrativa, ma tradisce la stessa funzione del silenzio-assenso, trasformandolo da strumento di semplificazione in meccanismo di produzione di titoli contra legem.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    L’assunto secondo cui il silenzio-assenso si formerebbe anche in presenza di una domanda non conforme alla disciplina urbanistica non appare condivisibile, risolvendosi in una evidente forzatura dei principi di legalità.

    La tesi in esame, infatti, finisce per legittimare, sia pure in via temporanea, la formazione di un titolo abilitativo contra legem, demandando poi all’esercizio dell’autotutela la sua eventuale rimozione. Ma così opinando si realizza un’inammissibile inversione logica e sistematica: l’autotutela, istituto eccezionale e rigorosamente tipizzato nei suoi presupposti, viene trasformata in un rimedio ordinario e sostitutivo del controllo preventivo di legittimità.

    Un simile approccio, oltre a porsi in tensione con i principi di buon andamento e certezza dei rapporti giuridici, conduce a un risultato paradossale: l’Amministrazione sarebbe onerata di attivarsi ex post per eliminare effetti che non avrebbero dovuto prodursi ab origine.

    In altri termini, si ammette la fisiologica formazione di titoli illegittimi, confidando nella loro eventuale successiva rimozione: impostazione che, oltre a risultare sistematicamente incoerente, svuota di significato il presidio di legalità sostanziale che deve governare l’azione amministrativa.

    Una simile ricostruzione, in definitiva, finisce per degradare il principio di legalità a mera eventualità, rimessa all’iniziativa successiva dell’Amministrazione, anziché operare quale condizione imprescindibile per la stessa formazione del titolo.

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