Le terrazze devono rispettare la distanza tra pareti finestrate
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di distanze tra pareti finestrate, le distanze stesse vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati, dalle quali vanno escluse soltanto le parti ornamentali, di rifinitura ed accessorie di limitata entità e i cd. sporti (cornicioni, lesene, mensole, grondaie e simili) che sono irrilevanti ai fini della determinazione dei distacchi.
Sono rilevanti, invece, anche in virtù del fatto che essi costituiscono una “costruzione” le parti aggettanti (quali scale, terrazze e corpi avanzati) anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti, ma che estendono e ampliano (in superficie e in volume) la consistenza del fabbricato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Legge regionale: Ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute e balconi sul fondo del vicino.
Ora inserita nel PDL n. 244 art. 92 comma 5
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