Giurisdizione dell’occupazione c.d. usurpativa
Il TAR Piemonte, di recente, ha stabilito sulla giurisdizione applicabile nel caso dell’occupazione abusiva di un’area.
In particolare, e facendo riferimento a una precedente sentenza della Corte di Cassazione, ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’ipotesi di sconfinamento nell’ambito di un’espropriazione (di per sé anche legittima), trattandosi infatti di comportamenti (la trasformazione e/o l’occupazione) di mero fatto, adottati dalla P.A. in carenza assoluta di potere.
L’occupazione c.d. usurpativa, quindi – ossia quella perpetrata in assenza di qualsiasi atto amministrativo giustificante – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, competente anche a conoscere del successivo risarcimento del danno.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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