Demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia
Il Consiglio di Stato ha di recente affrontato l’argomento relativo a quale sia la demolizione e ricostruzione che può essere fatta rientrare nel concetto di “ristrutturazione edilizia”.
In particolare, tale è la demolizione e ricostruzione in cui sussista una certa continuità tra l’edificio di partenza, demolito, e quello poi ricostruito: continuità che si manifesta in assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma dell’edificio. In assenza di tali corrispondenze, il manufatto ricostruito deve essere qualificato come “nuova costruzione”, con tutte le relative conseguenze giuridiche, anche in ordine alla normativa applicabile.
Ringraziamo l'arch. Fiorenza Dal Zotto per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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