Spetta al privato dimostrare il tempo di realizzazione dell’abuso edilizio
Nel caso di specie, i privati sostenevano che i loro immobili siti in Venezia risalivano agli anni ’30 e, perciò, non se ne può oggi ordinare la demolizione per mancanza del titolo edilizio: tanto più che, medio tempore, il Comune aveva rilasciato su quegli stessi immobili l’autorizzazione agli scarichi e la menzione in un Piano particolareggiato.
Il TAR Veneto ha rilevato il mancato soddisfacimento dell’onere della prova sul tempo di realizzazione dell’abuso edilizio; ma in ogni caso, il regolamento edilizio comunale di Venezia del 1929 già richiedeva il titolo abilitativo per la costruzione di edifici.
Quanto ai provvedimenti che il Comune aveva rilasciato in precedenza, senza mai rilevare l’abusività degli immobili, il TAR li ha definiti come un “non corretto esercizio dei poteri dell’Amministrazione”.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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