Sul preavviso di rigetto
Il T.A.R. Veneto ricorda che il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, deve essere coerente con il provvedimento finale adottato dall’ente che, in quanto tale, non può indicare nel diniego motivazioni non contenute nella precedente comunicazione dei motivi costatativi. Nel caso di specie, il preavviso di rigetto lamentava la violazione della distanza dai confini, mentre nel provvedimento finale era stata sollevata, per la prima volta, il mancato rispetto della distanza tra fabbricati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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