Discrezionalità tecnica nei concorsi interni
Nel caso di specie, un Comune bandiva una selezione interna per l’assegnazione di alcuni posti di categoria D1 di “istruttore direttivo per i servizi istituzionali e di supporto agli organi di governo dell’ente”.
La Commissione giudicatrice stabiliva che i punti da attribuire per il servizio prestato fossero attribuibili esclusivamente per il servizio prestato presso il Comune che aveva bandito il concorso.
Il TAR Veneto ha dichiarato questa scelta legittima, perché frutto di discrezionalità tecnica non irrazionale né illogica.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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