Decoro degli spazi pubblici ed inquinamento acustico
Nel caso di specie, un locale che aveva disturbato con la propria musica alta veniva sanzionato con la chiusura per cinque giorni ex art. 3, co. 17 l. 94/2004 (posto a tutela degli “obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio”), nonché il sequestro cautelare degli impianti acustici in base ad una norma del Regolamento sullo sviluppo sostenibile comunale.
Il TAR Palermo ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune, affermando che: a) il “decoro degli spazi pubblici” può essere violato anche mediante inquinamento acustico; b) il regolamento comunale può disporre il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ex art. 13 co. 2 l. 689/1981.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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