A proposito di condono edilizio
È onere del privato dimostrare i requisiti per ottenere il condono.
L’ha ricordato il TAR Veneto.
Il TAR ha anche ricordato che gli interventi ulteriori su un immobile abusivo non condonato né sanato divengono a loro volta illegittimi, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 35 l. 47/1985.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Buon giorno- mi permetto di fare alcune considerazioni alla parte finale della lett. f) che dice: ” L’autorizzazione paesaggistica e’ rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42″; ora, non me ne vogliano coloro che hanno scritto queste cose: 1) sarebbe da intendersi che l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, devono soggiacere alla compatibilità paesaggistica, se così fosse non si capisce la ratio della norma; 2) che si possono sanare strutture già da prima realizzate, ed oggi se ne chiede il mantenimento anche di queste, nel senso che le stesse rimangono non abusive, visto l’emergenza. In questo caso il Comune, visto di fatto che ci si autodenuncia, non dovrebbe perseguire l’abuso.
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