Gli spazi urbani dei centri storici sono beni culturali
La Corte di cassazione penale ha affermato – in linea con la giurisprudenza amministrativa – che le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani rientranti nei centri storici costituiscono per ciò solo beni culturali, senza bisogno della dichiarazione di interesse storico-artistico (cfr. art. 10, co. 1 e 4, lett. g d.lgs. 42/2004, cd. Codice Urbani), salva l’espressa verifica di interesse in senso contrario (cfr. il successivo art. 12).
In linea generale, perciò, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata all’autorizzazione del Soprintendente ex art. 21, co. 4 Codice Urbani, altrimenti si incorre nella contravvenzione di cui al successivo art. 169.
Attenzione però all’art. 181, co. 3 d.l. 34/2020, cd. decreto Rilancio, conv. con modd. in l. 77/2020, che consente l’installazione di strutture amovibili nei luoghi del centro storico, senza bisogno dell’autorizzazione, se fatta al solo fine di garantire il distanziamento sociale necessario in quest’epoca di pandemia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!