Volontaria estinzione della società ricorrente in pendenza del processo amministrativo
Il TAR Veneto ha affermato che l’estinzione di una società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese comporta un fenomeno successorio in favore dei soci quanto ai beni e diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, ma non quanto alle mere pretese o ai crediti incerti ed illiquidi, benché azionabili o azionati in giudizio.
Si deve perciò presumere che, con la cancellazione della società in pendenza di un giudizio amministrativo da essa promosso, il liquidatore abbia inteso rinunciare alla pretesa sub iudice, ancora incerta nell’an e nel quantum. Il ricorso diviene così improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, anche se uno dei soci è disposto a costituirsi quale successore processuale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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