Distanza tra pareti finestrate nel caso di costruzione interposta
Dalla lettura di una sentenza del TAR Campania e di una del Consiglio di Stato si evince che le distanze di cui al D.M. n. 1444 del 1968 non si applicano nel caso in cui tra i due edifici siano interposti una costruzione oppure un muro, a condizione che il nuovo edificio che viene costruito in aderenza non si elevi oltre l'altezza di questa costruzione o di questo muro, perchè in questo caso non si crea l'intercapedine dannosa che il D.M. vuole impedire.
La sentenza del TAR Campania richiama una decisione del Consiglio di Stato del 2004, che conferma quanto sopra.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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