E’ costituzionalmente illegittima una legge regionale che comprima troppo i poteri pianificatori dei Comuni
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali della Lombardia, riferite in particolare al recupero (con premialità in mc dal 20-25%) di immobili dismessi, esenzione generalizzata dal reperimento degli standard e deroghe normative (in particolare dal punto 11 in poi).
La Corte ha deciso che l’art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2019, si pone in violazione del combinato disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali dei Comuni, e degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., in riferimento al principio di sussidiarietà verticale.
Scrive la Corte: "11.2.3.– Più in generale, l’imposizione ai Comuni, per di più al di fuori di qualsiasi procedura di raccordo collaborativo, di una disciplina quale quella in esame finisce per alterare i termini essenziali di esercizio della funzione pianificatoria, anche perché obbliga i medesimi Comuni a far dipendere le loro scelte fondamentali sulle forme di uso e sviluppo del territorio da una decisione legislativa destinata a incidere in modo assai significativo sull’aumento dell’edificato e sulla conseguente pressione insediativa. Ciò contrasta con l’assunto, che questa Corte condivide, per cui «il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio […], ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 maggio 2018, n. 2780)".
Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e funzionario comunale
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