Sulla incompetenza dei geometri in materia di strutture in cemento armato
Una ordinanza della Corte di Cassazione ritorna sulla incompetenza dei geometri in materia di strutture in cemento armato.
L’art. 1 del R.D. n. 2229/1939 stabiliva che: “ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni”.
Tale articolo 1 è stato abrogato dal d. lgs. n. 212/2010: la tesi in discussione è quella secondo la quale con tale abrogazione si sarebbe venuto a definire un nuovo quadro normativo, tale da consentire di interpretare il R.D. n. 274/1929 nel senso che ben avrebbe potuta essere ricompresa nell’attività legittimamente esercitabile dal geometra
la progettazione di costruzioni anche in cemento armato purché rientranti nella definizione di modesta costruzione (questo perchè la lettera m) del R.D. n. 274/1929 abilita i geometri al “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”).
La Corte afferma che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza
degli ingegneri. Ed è anche pacifico che, a norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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