Preavviso di rigetto, osservazioni del privato e diniego finale
Il TAR Palermo ha ricordato che la presentazione di memorie ex art. 10-bis l. 241/1990 non impone alla P.A. una puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione preavviso di rigetto (o della comunicazione di avvio del procedimento), bensì è sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Buon giorno, quello che non si capisce è come mai i TAR dicono cose diverse su come si applica. Una volta si impone alla P.A. una puntuale e analitica confutazione, un’altra come in questo caso, si dice che che è sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente- Si dovrebbero solamente citare i punti in contrasto con le norme invero, perchè è su quello che si basa il preavviso di rigetto, e su questo SI bisogna essere precisi, per resto delle confutazione, che non dovrebbero neanche pare parte del preavviso e invece vengono anche esse citate, e che sarebbero mere integrazioni io non perderei tempo- Da tenere conto anche che a volte in preavviso di rigetto lo si emette solo perchè la pratica è incompleta e quindi , se una volta si dava il sospensivo, ora non si può più fare, per cui vi è una prima fase che si chiedono integrazioni, per verificare la conformità e la si chiama anche questa preavviso, poi il diniego una volta avuta la risposta se in contrasto- Quindi la vicenda è molto più complicata da come la si immagina, perchè non subito può essere verificato se l’intervento è in constato alle norme o meno- Esempio:viene dichiarato un volume, che da una verifica appare essere stato conteggiato erroneamente, visto che va ad incidere sulla conformità urbanistica, si chiedono integrazioni, non come avvio del procedimento, ma come preavviso di rigetto, se siamo fuori i termini previsto dal DPR 380/2001 – geom. gg
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