Approvate in via definitiva le modifiche al concetto di ristrutturazione nelle zone di vincolo paesaggistico
E' stato convertito definitivamente in legge dal Senato il 21 aprile 2022, con modificazioni, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industria.
La legge è in attesa di pubblicazione.
In sede di conversione è stato aggiunto il seguente comma 5-bis all'articolo 28 del decreto legge, che modifica in modo rilevante il concetto di ristrutturazione nelle zone col vincolo paesaggistico:
"dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice,”;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria” ».
Al seguente link si trovano tutte le informazioni e, in allegato a esso, le modifiche approvate
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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