Valuta tu, privato, se desideri estinguere il reato edilizio in sede di condono…
Nel caso di specie, il Comune denegava l’istanza di condono ai sensi della l. 326/2003, contestualmente facendo presente al privato che se avesse voluto conseguire i benefici penali (estinzione del reato) di cui alla l. 47/1985, avrebbe dovuto corrispondere interamente l’oblazione.
Il privato impugnava integralmente il diniego.
Il TAR Veneto ha osservato che la considerazione del Comune relativa al reato edilizio era alla stregua di un suggerimento, non di una prescrizione giuridica, perciò non era passibile di impugnazione, tanto più che, medio tempore, la morte dell’originario responsabile dell’abuso edilizio aveva già avuto come effetto l’estinzione del reato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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