Pubblicazione sui siti istituzionali e non sui quotidiani
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 32, co. 1, 1-bis e 5 l. 69/2009, a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle PP.AA. e degli Enti pubblici obbligati.
Non a caso, l’art. 7, co. 1 l.r. Veneto 29/2019 ha sostituito l’obbligo di pubblicazioni del P.I. e sue varianti nell’albo pretorio del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale, con le modalità di pubblicazione sopra indicate.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!