Pubblicazione sui siti istituzionali e non sui quotidiani

19 Set 2022
19 Settembre 2022

Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 32, co. 1, 1-bis e 5 l. 69/2009, a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle PP.AA. e degli Enti pubblici obbligati.

Non a caso, l’art. 7, co. 1 l.r. Veneto 29/2019 ha sostituito l’obbligo di pubblicazioni del P.I. e sue varianti nell’albo pretorio del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale, con le modalità di pubblicazione sopra indicate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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