Non si può accedere agli atti due volte…
Nel caso di specie, il privato presentava istanza di accesso agli atti chiedendo copia di una pratica edilizia e delegando, per la ricezione dei documenti, il tecnico incaricato. Il Comune esibiva quanto richiesto. In seguito, il privato avanzava istanza di consultazione diretta dei medesimi documenti.
Il TAR Veneto ha affermato che la seconda istanza costituiva mera reiterazione della prima, differenziandosi esclusivamente per l’espressa indicazione delle modalità di consultazione richieste, che, tuttavia, non ne costituiscono contenuto innovativo. Il Comune, perciò, non era tenuto a rispondere alla seconda istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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