Licenza di porto di pistola per difesa personale
Il TAR Sardegna ha affermato che il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale (art. 42, co. 3 TULPS) può essere concesso soltanto in caso di dimostrato bisogno e non per situazioni meramente ipotetiche, così da giustificare la deroga al principio generale secondo cui la tutela dell’incolumità personale è istituzionalmente affidata alle Forze di Polizia, ed al generale divieto di circolare armati.
Tale dimostrato bisogno non può ricavarsi dalla mera appartenenza ad una categoria professionale, né dallo svolgimento di una determinata attività economica, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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