La doppia conformità non rileva ai fini dell’autorizzazione paesaggistica postuma
Nel caso di specie il privato sosteneva che, poiché l’abuso edilizio da lui realizzato avrebbe potuto ottenere la sanatoria per doppia conformità, egli avrebbe anche avuto titolo per chiedere la cd. autorizzazione paesaggistica postuma.
Il TAR Sardegna ha invece ricordato che detto titolo in sanatoria può essere ottenuto alle tassative condizioni indicate dall’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004 e mai in presenza di nuovi volumi o superfici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con l’entrata in vigore del Dpr 31/2017, c era stato un tentativo di dire che gli interventi di lieve entita’ soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, in caso di sanatoria potevano essere ricondotte nell’art. 167 – questa tesi poi bocciata dalla Soprintendenza-
Infatti non è applicabile la sanzione quale indennità paesaggistica in caso della cd. autorizzazione paesaggistica postuma. Ma le condizioni indicate dall’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004 eccome se vanno rispettate in presenza di nuovi volumi o superfici.
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