Istanza di condono e valutazione della Soprintendenza: quid iuris?
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, nei procedimenti di condono a beneficio di immobili con vincolo paesaggistico non ancora conclusi, trova applicazione – a far data dal 1º gennaio 2010 – l’art. 146 d.lgs. 42/2004, come sancito dal successivo art. 159, co. 1 (in luogo dell’art. 32 l. 47/1985 e dell’art. 82 d.P.R. 616/1977).
Per l’effetto, è scomparso il potere successivo di annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (o dall’Ente sub-delegato), per far posto ad un procedimento nel quale, accanto all’Amministrazione regionale (o a quella sub-delegata), la Soprintendenza è competente ad esprimere un parere obbligatorio e (in alcune ipotesi) vincolante in merito alla compatibilità paesaggistica dell’opera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Finalmente viene detto chiaramente! Allora anche per i pareri sui condoni edilizi ex articolo 32 della legge 47/1985 sul condono edilizio che ricadono in ambiti tutelati paesaggisticamente, applichiamo il procedimento di cui all’articolo 146 del d. lgs 42/2004. Già seguivamo questo procedimento su indicazione della Soprintendenza, ma questa sentenza lo chiarisce inequivocabimente. Molto bene. Grazie della segnalazione.
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