I chiarimenti del Ministero della Cultura sull’istituto del silenzio-assenso tra PP.AA. per i procedimenti che lo riguardano
Con le circolari dell’(allora) MiBACT del 10 novembre 2015 e del 20 luglio 2016 – quest’ultima emanata a seguito del parere del Consiglio di Stato del 13 luglio 2016 – il Ministero ha offerto dei chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 17-bis l. 241/1990 (introdotto dall’art. 3 l. 124/2015, cd. legge Madia), sul cd. silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni, con riferimento ai procedimenti in cui sia coinvolta la Soprintendenza.
La circolare precisa che, anche a questi fini, il termine di conclusione dei procedimenti di cura dell’interesse culturale o paesaggistico è generalmente fissato in 90 giorni, salvi i termini diversi (maggiori o minori) previsti da specifiche disposizioni.
Il silenzio-assenso, per sua natura, trova applicazione solo nei procedimenti di primo grado e non anche nell’eventuale riesame – anche in casi non tipizzati dalla legge – richiesto dal soggetto che abbia già ricevuto un diniego.
Il silenzio-assenso non opera nei confronti dei provvedimenti la cui domanda provenga direttamente dal privato, poiché l’art. 20 l. 241/1990 vieta il cd. silenzio-assenso verticale in materia culturale e paesaggistica. È equiparato a questa ipotesi il caso in cui un’Amministrazione abbia un ruolo meramente formale, nel senso che raccoglie e trasmette l’istanza all’altra Amministrazione, unica decidente.
È possibile solo il cd. silenzio-assenso orizzontale, ovvero nei procedimenti che prevedano una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra Amministrazione, anche se il provvedimento finale andrà a beneficio di un privato. Esso opera solo per i procedimenti e rapporti propriamente autorizzatori, con esclusione di quelli concessori (traslativi o costitutivi di diritti in capo al soggetto, pubblico o privato, beneficiario).
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