Pannelli solari su di un immobile vincolato
Il TAR Veneto ha annullato un diniego della Soprintendenza alla collocazione di pannelli solari e fotovoltaici su una delle falde del tetto di un edificio vincolato, per difetto di motivazione: l’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, sicché le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Se dal 2003 sono considerati di pubblica utilitĂ i fotovoltaici sui tetti, non si capisce come mai solo nel 2015 con il dm del 19 maggio sia stato emanato il modello unico semplificato per lo scambio sul posto di energia e solo per i piccoli impianti, poi esteso fino a 50kw con il d.lgs n. 199/2021, e in ultimo con il DM Cingolani, del mese di agosto 2022, portato fino a 200kw, in attuazione della legge n. 34/2022*-
Se si parla che i fotovoltaici sui tetti siano di pubblica utilitĂ , allora non si capisce come mai solo nel 2015 con il dm del 19 maggio sia stato approvato il modello unico per lo scambio sul posto per i piccoli impianti, poi portato fino a 50kw con il dlgs n 199/2021 e in ultimo con il dm cingolani del agosto 2022, portato fino a 200kw, in attivazione del dl 34/2022 .Risposta per chi parla che lo sono dal 2003
Non so, a me pare che si parli di quegli impianti che sono soggetti ad una autorizzazione unica e che rilascia la regione-
Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3872003.
Art. 12
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita’
ed indifferibili ed urgenti.
Se per cortesia venga spiegato quale norma prevede che i pannelli solari siano considerati opere di pubblica utilitĂ – grazie
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!