I termini processuali ex art. 73 c.p.a.
Il TAR Catania ha affermato che i termini fissati dall’art. 73, co. 1 c.p.a., per il deposito di memorie difensive e documenti, hanno carattere perentorio, perciò la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent. Il deposito tardivo può essere autorizzato in via del tutto eccezionale qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, co. 1 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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