È l’avvocato che decide se il processo amministrativo si interrompe per la morte del suo assistito
Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo la morte della parte costituita deve essere dichiarata dal suo difensore come causa di interruzione del giudizio, in quanto la disponibilità dell’effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta: il semplice evento morte, anche se si allega in giudizio il certificato di morte, non è idoneo di per sé ad interrompere il giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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