Abuso edilizio del privato su area demaniale
Nel caso di specie, il Comune disponeva la demolizione ex art. 27 T.U. edilizia, a cura e spese del responsabile dell’abuso, del marciapiede e della base in calcestruzzo realizzati sull’area di proprietà comunale, in quanto realizzate senza alcun titolo abilitativo.
Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza di demolizione, per non aver il Comune rispettato l’iter – e, quindi, le garanzie per il privato – previste dall’art. 35 T.U. cit. (in particolare, per non aver inviato la previa diffida a demolire, o comunque una comunicazione di avvio del procedimento maggiormente focalizzata sull’art. 35 cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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