Opere di urbanizzazione … “a conguaglio”
Nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione affermava che la ditta lottizzante s’impegnava a realizzare ed eseguire a propria cura e spese alcune opere di urbanizzazione primaria come indicate in tre tavole di progetto, “conguagliando successivamente il tratto di strada previsto dal PRG la cui spesa sarà a carico del Comune”.
I privati realizzavano la strada, chiedendone il ristoro economico al Comune, il quale glielo negava.
Il TAR Veneto ha affermato che tutto dipende da cosa le Parti avevano inteso con la parola “conguagliando”:
- se si interpreta come rimborso spese, i privati avrebbero dovuto allegare in giudizio le tavole di progetto, da cui risultasse che le opere da loro eseguite erano quelle dedotte in convenzione;
- se si interpreta come scomputo dagli oneri, la convenzione è difettosa per incompletezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ci sarebbe anche una terza ipotesi: che gli importi tabellari delle opere di urbanizzazione fossero superiori alle opere realizzate, per cui si doveva “conguagliare la differenza ” per ogni singolo lotto realizzato-
la verifica va sempre fatta gradualmente, e non sul volume urbanistico previsto, ma su quello realmente realizzato (parti non computati come volume urbanistico)- mi pare sia una cosa che si faccia in corso d’opera su ogni singolo intervento, per vedere se la quota da scomputare (che in genere è molto superiore rispetto ai valori tabellari), sia capiente, nel caso si paga il “conguaglio”-
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