Atti meramente confermativi
Il TAR Veneto ricorda che l’impugnazione dell’atto meramente confermativo e consequenziale è inammissibile, se a suo tempo non era stato impugnato anche l’atto confermato. Nel caso di specie, veniva contestata la qualificazione dell’abuso oggetto di condono (necessitante autorizzazione paesaggistica postuma) in sede di irrogazione della relativa sanzione ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, ma tale qualificazione era stata già esplicitata anni prima in sede di comunicazione dell’esito dell’istanza di condono edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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