Se l’ordinanza che accerta alcune difformità delle opere realizzate dal permesso di costruire ne accerta anche la sanabilità…
Nel caso di specie, il Comune emanava un’ordinanza con cui irrogava ad un privato la sanzione di euro 516,00 per le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire: in quell’atto, il Comune evidenziava la sanabilità delle opere difformi realizzate, affermando come le stesse fossero soltanto parziali e inidonee ad inficiare l’autorizzazione originaria, non avendo alterato i volumi, le sagome, le superfici e la destinazione d’uso.
A seguire, il privato chiedeva e otteneva una sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, che veniva impugnato dal vicino
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile, per non aver il vicino impugnato anche l’ordinanza già lesiva nei suoi confronti, in quanto enunciava la sanabilità delle opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel post del 08 maggio 2024, dice una cosa diversa in merito all’ordinanza che enuncia la sanabilità delle opere.
Sentenza 759/2024 del 2 aprile scorso Tar Salerno:
“L’Autorità comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori prima di aver deciso sul procedimento di sanatoria, poiché se l’abuso è sanabile, l’eventuale demolizione sarebbe illegittima.”
Appare chiaro che il comune secondo la sentenza del TAR Veneto, non aveva l’obbligo di esprimersi sulla sanabilità, ma averlo fatto in seno alla ordinanza di demolizione appare non in contrasto con la sentenza del Tar Salerno.
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