Inottemperanza all’ordinanza di demolizione
Il TAR Veneto ha affermato che il termine di 90 giorni per adempiere, previsto dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 ha natura perentoria, con la conseguenza che:
- a) il suo decorso comporta l’automatico trasferimento della proprietà del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale;
- b) il provvedimento che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in via automatica – ex lege senza necessità di un formale atto scritto di trasferimento – ha natura meramente dichiarativa (il trasferimento di proprietà si verifica ope legis, automaticamente dopo la scadenza del termine per l’adempimento indicato dalla legge);
- c) è irrilevante l’eventuale adempimento tardivo al fine di evitare il trasferimento della proprietà a favore del Comune;
- d) è illecita la demolizione posta in essere dal privato successivamente a tale passaggio di proprietà, in quanto il Comune potrebbe decidere di non demolire l’opera, esercitando le prerogative attribuitegli dall’art. 31, co. 5 d.P.R. cit., in base al quale l’opera acquisita è demolita salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici;
- e) l’art. 36, co. 1 d.P.R. 380/2001 consente di presentare istanza di sanatoria di conformità “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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per il punto 4 )- è illecita la demolizione del privato in quando non ha più titolo sul bene, visto il passaggio di proprietà.
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