Interruzione del processo
Il TAR Veneto ribadisce che la morte della parte costituita non determina necessariamente ed automaticamente l’interruzione del processo, essendo necessaria la dichiarazione del difensore in udienza o notificata alle parti, quali forme tassative di espressione della volontà interruttiva. Non sembra essere sufficiente, a tal proposito, la dichiarazione proveniente da controparte (nel caso di specie, era stato il Comune a dare atto del decesso).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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