In quale modo devono comunicare tra loro Comune e Soprintendenza? Il caso del silenzio-assenso
Nel caso di specie, in un procedimento di autorizzazione paesaggistica, il Comune inviava la richiesta di parere alla Soprintendenza all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), non certificata (PEC), di un’unità operativa successivamente soppressa.
A distanza di sei anni, la Soprintendenza rendeva un parere negativo.
Il TAR Palermo, in premessa, ha ritenuto applicabile il meccanismo del silenzio-assenso tra PP.AA. di cui all’art. 17-bis l. 241/1990.
Il TAR non ha attribuito importanza al fatto che la Soprintendenza fosse stata interpellata tramite PEO e non PEC.
Ciò che rileva, infatti, è che la comunicazione sia stata inviata ad un indirizzo riferibile alla Soprintendenza, considerato che nessuna norma impone l’utilizzo della PEC per le comunicazioni tra PP.AA., come desumibile dagli artt. 47-48 d.lgs. 82/2005, cd. Codice dell’amministrazione digitale (CAD), mentre la successiva soppressione dell’unità operativa costituisce un fattore organizzativo interno rientrante nell’esclusiva sfera di dominio del destinatario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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