Il “decreto salva-casa”, un tentativo di superare dogmi troppo rigidi per gli abusi meno gravi

09 Ott 2024
9 Ottobre 2024

Pubblichiamo una nota dell'avvocato Stefano Bigolaro sul "decreto salva casa", già pubblicato sul  giornale Il dubbio in data 8 ottobre 2024.

Si tratta del Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, ‘Decreto Salva casa’, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Il provvedimento, convertito con la legge n. 105 dello scorso 24 luglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024.

Nota su decreto salva-casa, dogmi e interventi non gravi

8 replies
  1. Anonimo says:

    Abusi meno gravi: le variazioni essenziali sono interventi in assenza di titolo, visto che andava rialsciato un permesso ex novo.

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    • Anonimo says:

      E NON SOLO : NON HA PAGATO NEMMENO IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AGGIORNATO SE NEL FRATTEMPO ERANO CAMBIATE LE TARIFFE. VORREI CAPIRE SE IL CALCOLO ORA PREVISTO DELLA OBLAZIONE E’ CORERTTO, SE NON SI TIENE CONTO DI TALE ASPETTO. PER IL CALCOLO DEL DOPPIO DEL CONTRIBUTO, SAREBBE GIUSTO FARE PAGARE TUTTO EX NOVO, MENO IL VERSATO

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    • Anonimo says:

      varianti essenziali: caratterizzate da “incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’articolo 32 D.P.R. n. 380 del 2001, le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo e autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.

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  2. Anonimo says:

    Un appunto sulla fiscalizzazione:

    Per come è stata scritta la norma, significa che tali fiscalizzazioni non assumono valore di sanatoria edilizia: lo scopo evidente è di evidenziare le parti fiscalizzate nella dimostrazione della regolarità dell’immobile.

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  3. Anonimo says:

    si dice>: Prima della sua conversione in legge, il decreto salva-casa prevedeva in realtà un più ampio numero di ipotesi di sanatoria condizionata al compimento di lavori. Ma il caso più importante è rimasto: è quello degli interventi che, in vista della sanatoria, servono a rimuovere le opere che non possono essere sanate.

    si osserva che : non sarà invece possibile effettuare adeguamenti conformativi, ammessi soltanto per opere strutturali, che porterà al diniego di diverse casistiche di sanatoria edilizia per discordanze adattabili e perfino di lievi entità, ma comunque incidenti sostanzialmente sull’Agibilità/Abitabilità degli immobili

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  4. Anonimo says:

    Magari in futuro il legislatore potrebbe estendere la particolare forma di sanatoria condizionata anche all’Accertamento di conformità in sanatoria per abusi primari, disciplinato dall’articolo 36 T.U.E.

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  5. Anonimo says:

    Si dice: ..si vogliono evitare pressioni a cambiare la disciplina urbanistica per sanare costruzioni abusive già esistenti.

    Ma già non succede questo con l’art. 36bis?

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  6. Anonimo says:

    Quanto di dice: …una realtà che, data la persistenza delle costruzioni, si è formata in tempi nei quali l’attenzione formale per titoli, modifiche e adattamenti in corso d’opera era ben diversa da quella attuale.

    Si ricorda che anche fra 20 anni è ammessa la sanatoria di opere realizzate 10 anni fa. Non c’è un limite temporale –

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