Violazioni tributarie (per tardivo pagamento del contributo unificato in un ricorso al G.A.) e pubbliche gare
Nel caso di specie, un concorrente di una pubblica gara impugnava l’aggiudicazione, affermando che sull’aggiudicatario pendeva un debito tributario per tardivo pagamento del contributo unificato (C.U.) in un ricorso al G.A., il che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione ex art. 94, co. 6 d.lgs. 36/2023.
Il TAR Palermo ha affermato che il pagamento del C.U. nel termine di nove giorni dal deposito del ricorso al G.A. non integra un’ipotesi di violazione degli obblighi tributari definitivamente accertata, dovendosi ritenere tale, nell’ambito in esame, solo il mancato pagamento del C.U. entro il termine di un mese dalla notifica dell’invito al pagamento ovvero il mancato pagamento conseguente al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia tributaria a seguito di ricorso proposto avverso l’invito al pagamento medesimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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