Sulla sospensione del giudizio amministrativo
Il TAR Veneto ricorda che l’istanza di sospensione per tre mesi ex artt. 79, co. 1 c.p.a. e 296 c.p.c. è ammissibile solo se presentata congiuntamente da tutte le parti (il che non potrebbe essere possibile se una di esse è rimasta contumace); potrebbe essere eventualmente riqualificata come sospensione ex art. 295 c.p.c. solo se sussiste un’ipotesi di pregiudizialità tecnica o necessaria; infine, non potrebbe essere riqualificata come istanza di rinvio (la quale, nel giudizio amministrativo, è comunque ammessa solo in ipotesi eccezionali).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!