Il TAR Veneto su PUA e silenzio-assenso: interruzione e sospensione di un termine del procedimento del piano attuativo

03 Dic 2024
3 Dicembre 2024

Il TAR Veneto ha ricordato che, in linea generale, la nozione di interruzione di un termine si distingue dalla sospensione poiché, mentre la seconda lascia in vita il termine che inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui era stato sospeso, la prima comporta che il termine decorra ex novo, ossia dall’inizio e per l’intero.

Nello specifico ambito del procedimento amministrativo, nel sistema delineato dall’art. 2 l. 241/1990, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato alla P.A. per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all’adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione. Ad esempio, in materia di rilascio del permesso di costruire, l’art. 20, co. 5 T.U. edilizia riconnette espressamente un effetto interruttivo alla prima richiesta di integrazione documentale del Comune.

In mancanza di una normativa regionale di segno contrario, la regola applicabile in via residuale ai sensi dell’art. 2, co. 7 l. 241/1990 prevede che la richiesta di integrazione documentale determina pertanto effetti sospensivi e non interruttivi del termine di conclusione del procedimento.

Il TAR ha specificato che in effetti la normativa in materia di approvazione di un PUA non prevede cause interruttive del procedimento, qualora la P.A. richieda integrazioni documentali, pertanto la richiesta del Comune ha effetti sospensivi e non interruttivi del termine procedimentale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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