La SCIA in sanatoria ex art. 37 T.U. edilizia
Il TAR Veneto ha ricordato che anche ai fini della SCIA in sanatoria è necessario, ai sensi dell’art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 (nel testo antecedente alla riforma del cd. decreto Salva Casa), che le opere siano conformi sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di realizzazione dell’abuso, sia a quella in vigore alla data di presentazione della pratica edilizia.
Inoltre, l’intervento edilizio va valutato nei termini in cui è stato già realizzato e non già in relazione a possibili ulteriori modifiche progettuali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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