Edificazione del vicino e interesse a ricorrere
Nel caso di specie, il privato impugnava il titolo edilizio del vicino, lamentando che il progettato innalzamento dell’edificio avrebbe comportato una minore luminosità dell’abitazione e un correlato deprezzamento economico.
Il TAR Veneto accoglieva il ricorso, cosicché il vicino otteneva un nuovo PdC ove non era più previsto il sottotetto.
Il privato impugnava anche il secondo PdC, ma il TAR Veneto dichiarava la carenza d’interesse ad agire.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato queste conclusioni.
Ciò che rileva non è l’eliminazione del sottotetto, ma l’altezza dell’edificio nel suo complesso, il quale, anche a seguito di tale modifica, rimarrà comunque più alto (circa 11 metri) rispetto all’edificio preesistente (circa 9 metri), il che è sufficiente a radicare l’interesse ad agire in capo al ricorrente.
In secondo luogo, la costruzione di 13 appartamenti in luogo della residenza unifamiliare preesistente, con affacci sulla proprietà del ricorrente, comporta, secondo un canone di comune esperienza, anche una riduzione della privacy, il che corrobora l’interesse a ricorrere.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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