Ne bis in idem nei giudizi amministrativi in materia di titoli edilizi
Nel caso di specie, il privato impugnava il titolo edilizio del vicino, lamentando che il progettato innalzamento dell’edificio – da realizzarsi ai sensi del Piano Casa del Veneto – avrebbe comportato una minore luminosità dell’abitazione e un correlato deprezzamento economico.
Il TAR Veneto accoglieva il ricorso, cosicché il vicino otteneva un nuovo PdC ove, tra le altre cose, si faceva applicazione della legge Veneto 2050.
Il privato impugnava anche il secondo PdC.
Il Consiglio di Stato ha escluso che la seconda impugnazione violasse il principio del ne bis in idem.
Nel giudizio impugnatorio di legittimità , l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi.
Nell’odierna fattispecie, nonostante l’identità dei soggetti, vengono in rilievo due distinte impugnazioni aventi ad oggetto diversi provvedimenti amministrativi autonomamente lesivi (il primo e il secondo PdC), impugnati sulla base di censure non sovrapponibili.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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