Incostituzionali le norme che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 3 l. 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell’art. 2, co. 6 d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.
La dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.
Post di Alberto Antico – avvocato
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