Variazioni essenziali, tra legge statale e art. art. 92, co. 3, lett. c) della l. R.V. n. 61/1985
Il TAR Veneto ha ritenuto che la traslazione di un fabbricato rispetto alla posizione originariamente assentita dal titolo, con violazione delle distanze, dovesse essere considerata “variazione essenziale”, anche una volta vagliata attraverso l’art. 92, co. 3, lett. c) della l. R.V. n. 61/1985.
A noi, peraltro, sembra che occorra anche un sensibile pregiudizio per poter parlare di variazione essenziale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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