Sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia di un sottotetto

03 Mar 2025
3 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato la legittimità di un diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, per mancanza della cd. doppia conformità, che aveva ad oggetto la trasformazione di un sottotetto da volume tecnico a nuova unità abitativa, qualificato dal TAR come intervento di nuova costruzione in variazione essenziale rispetto al titolo edilizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

5 replies
  1. Anonimo says:

    Altro aspetto importante:

    SCIA in variante: efficace senza variazioni essenziali

    Il Comune non può dichiarare l’inefficacia di una SCIA in variante a permesso di costruire, se gli interventi non sono qualificabili come variazioni essenziali

    SCIA in variante: efficace senza variazioni essenziali
    Sono questi i presupposti sulla base dei quali, con la sentenza del 13 febbraio 2025, n. 574, il TAR Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un’impresa di costruzioni contro il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inefficace una SCIA in variante a un permesso di costruire.

    L Sentenza dice pure che: il Comune non avrebbe il potere di inibire la SCIA in variante prima della conclusione dei lavori.

    Come pure: l’Amministrazione comunale non può trarre il fondamento della propria dichiarazione di inefficacia della SCIA in variante da un sopralluogo eseguito in corso d’opera;

    Rispondi
    • Anonimo says:

      È importante sottolineare che, ai sensi dell’art. 22, comma 2-bis, è possibile arrivare a parziali difformità, mentre per la sanatoria si può giungere fino alla variazione essenziale.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Il passaggio in cui si dice: l’Amministrazione comunale non può trarre il fondamento della propria dichiarazione di inefficacia della SCIA in variante da un sopralluogo eseguito in corso d’opera;

      Sarebbe giustificato dal fatto che, magari si deposita in comune una variante ai sensi dell’art- 22 c.2 (anche se si può sempre presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori), ma nulla vieta di fare opere diverse e comunicarle a fine lavori; infatti il comma, 2bis, dice:

      2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale.

      La ratio della norma è, in sostanza, quella di evitare la presentazione di molteplici varianti, puntando invece a presentarne una sola alla fine. Prima dell’introduzione dell’articolo 2-bis, ogni modifica alla volumetria richiedeva la presentazione di un nuovo permesso di costruire.

      Rispondi
  2. Anonimo says:

    Non so se questo è uno dei casi che ora possa rientrare nell’art. 36bis; ma appare di SI, visto che le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Nasce un sospetto: avendo esteso la sanatoria asincrona anche alle variazioni essenziali, e considerando che nei rogiti notarili ciò veniva già fatto (nel senso che le stipule erano valide anche in presenza di variazioni essenziali), probabilmente hanno voluto inserire questa parte per coprire ciò che i notai già praticavano.

      Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC