Valutazione della disciplina sopravvenuta
Il TAR Veneto rileva che la possibilità di realizzare un intervento ai sensi della normativa sopravvenuta (ma non di quella vigente al momento di istanza di titolo), seppur non permetta la legittimazione ex post dell’intervento, può rilevare all’interno della valutazione dell’interesse in autotutela al fine di accertare o meno l’interesse concreto del privato all’annullamento ex officio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Mi scusi, Avvocato. Prendo ad esempio una pratica del 2017, presentata all’epoca per essere fiscalizzata. Oggi, con l’entrata in vigore del decreto ‘Salva Casa’, è possibile sanare l’abuso ai sensi dell’art. 34. All’epoca l’Agenzia del Territorio aveva determinato il valore venale, ma il relativo importo non è mai stato pagato, e il Comune, nel frattempo, non ha intrapreso alcuna azione. In una situazione del genere, cosa succede oggi?
Se non ci sono i presupposti previsti dal comma 4 dell’art.34 ter,si potrà valutare se ci siano i presupposti per le sanatorie dell’articolo 34 ter o 36 bis, oppure per la fiscalizzazione con le disposizioni di oggi.
Per cui Lei esclude che si possa applicare l’art. 6 della “Veneto cantiere veloce”, lr. n. 19/2021, se sull’immobile oggi si vogliono realizzare interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del Dpr n. 380/2001.
La sentenza si occupa del caso in cui l’originario titolo edilizio fosse illegittimo, ma non lo fosse più secondo la normativa sopravvenuta. In pratica la normativa sopravvenuta non sana ex post il titolo illegittimo.
Non ho capito questa sentenza: se per frattempo è stato modificato l art.3 co.1 lett.d) del dpr 380/2001, ad esempio una demo ricostruzione, che inizialmente era una nuova costruzione, non può essere qualificata come ristrutturazione?
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