Vincolo delle bellezze d’insieme ex art. 4 l. 1497/1939
Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 4 l. 1497/1939, l’inclusione di un bene nell’elenco delle bellezze di insieme non è sufficiente a far sorgere il vincolo, attesa l’espressa previsione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del deposito di questa presso il competente ufficio comunale.
È poi necessaria l’affissione all’Albo pretorio comunale per tre mesi, la quale costituisce una forma di pubblicità dichiarativa, non potendosi dubitare della validità del decreto se pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tuttavia risulterà inopponibile ai terzi destinatari in mancanza della suddetta affissione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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