Principi utili in materia di interdittiva antimafia

29 Mar 2025
29 Marzo 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 34-bis, co. 6 d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia) limita la correlazione tra giudizio amministrativo avverso la interdittiva antimafia e la misura preventiva del controllo giudiziario esclusivamente al momento genetico-applicativo di quest’ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante pendenza del primo. Pertanto, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva assolve alla sua funzione preventivo-risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l’impresa ricorrente.

Anche a seguito della modifica dell’art. 92, co. 2-bis Codice antimafia avvenuta nel 2021, che ha previsto l’obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato di inizio del procedimento di adozione della interdittiva antimafia, permangono significative limitazioni alla partecipazione della parte privata connesse, da un lato, all’esigenza di celerità e indifferibilità dell’azione preventiva, dall’altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed eventuali indagini coperte da segreto investigativo.

Ai sensi dell’art. 93 Codice antimafia, l’audizione del soggetto interessato rappresenta una facoltà del prefetto, rimessa a sue valutazioni prudenziali che risentono dei limiti generali individuati dal precedente art. 92, co. 2-bis.

Il licenziamento di dipendenti pregiudicati non costituisce sufficiente misura di garanzia di trasparenza e legalità, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della società di soggetti referenti e organici al clan.

La diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis Codice antimafia rende del tutto legittimo e comprensibile che il giudice amministrativo, nel valutare tutti gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione – pur nell’osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull’atto – anche le valutazioni poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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