Commissario ad acta in sede di ottemperanza del giudicato e Unione di Comuni
Il TAR Catania ha ricordato che il commissario ad acta, ove sia chiamato a provvedere in luogo della P.A. in caso di inerzia di quest’ultima nell’ottemperanza a un giudicato, opera quale ausiliario del giudice e non come organo (straordinario) della P.A. stessa.
Per l’effetto, le Parti nei cui confronti si è formato il giudicato devono ricorrere al peculiare strumento del reclamo ex art. 114, co. 6 c.p.a., ove ritengano di avversare i suoi atti. Al contrario, ove i medesimi atti siano avversati dai terzi estranei al giudicato, sono impugnabili con le ordinarie azioni di annullamento o di nullità .
Nel caso di specie, il giudicato si era formato nei confronti di un’Unione di Comuni, ma il commissario ad acta aveva illegittimamente emesso gli atti in luogo dell’asserito Comune inadempiente.
Il TAR ha accertato la nullità di tali atti, per difetto assoluto di attribuzione, in quanto i Comuni facenti parte dell’Unione mantengono una personalità giuridica propria e terza rispetto a quest’ultima, con la logica conseguenza che se l’Unione di Comuni è parte processuale in una data controversia, gli Enti comunali che la compongono restano estranei al giudizio e quali terzi soggetti rispetto ad essi devono essere considerati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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